Diritto Penale dell’Ambiente

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Diritto Penale dell’ambiente

Il diritto penale dell’ambiente è probabilmente l’ultimo arrivato nella casa del diritto penale dell’impresa, ciononostante, rappresenta uno dei settori in cui più di frequente gli operatori del diritto e del mondo dell’impresa sono chiamati a confrontarsi.

Il bene ambiente è da sempre di problematica classificazione da parte dei penalisti.

In primo luogo, si assiste ad una oscillazione tra una visione ristretta o più ampia del bene stesso. In secondo luogo, è discusso se il bene ambiente sia tutelato come bene finale ovvero in via strumentale rispetto ad altri beni di rango superiore.

A partire dalla c.d. legge Merli del 1976 e fino alla riforma del 2015, il diritto penale dell’ambiente è stato fortemente dipendente dal diritto amministrativo, con un sistema punitivo impostato su fattispecie contravvenzionali di pericolo astratto. Tale modello, ampiamente consolidato nel d.lgs. 152/2006 (c.d. Testo unico ambientale), è figlio del fatto che la tutela dell’ambiente passa necessariamente per un bilanciamento di interessi antagonisti.

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È, invero, inevitabile che l’interesse all’ambiente si scontri con esigenze opposte quali, ad esempio, la libera iniziativa economica, il progresso industriale, lo smaltimento dei rifiuti. La logica del sistema è allora quella di cercare un punto d’equilibrio fissando l’asticella del c.d. rischio consentito entro il quale possa essere accettata dall’ordinamento un’attività necessaria, ma fisiologicamente pericolosa.

Con la L. n. 68/2015, seguendo le indicazioni comunitarie della Direttiva 2008/99 si è assistito ad un importante evoluzione del diritto penale dell’ambiente.

Con tale novella è stato introdotto un nuovo Titolo nel Codice penale (il Titolo VI bis) espressamente dedicato ai delitti contro l’ambiente, con cui sono stati inseriti, tra gli altri, i seguenti reati:

  • l’inquinamento ambientale art. 452 bisp.
  • disastro ambientale art. 452 quaterp.
  • traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 452 sexiesp.
  • omessa bonifica art. 452 terdeciesp.
  • attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art. 452 quaterdecies p.

Lo Studio Legale Bricola vanta un’esperienza più che ventennale nel campo del diritto penale dell’ambiente fornendo attività di consulenza stragiudiziale e di assistenza difensiva processuale dell’impresa per tutte le problematiche legate al ciclo dei rifiuti, al tema delle emissioni in acque ed atmosfera e, in generale, di tutte le tematiche ambientali.

Attraverso i suoi professionisti, lo Studio è protagonista dei più importanti processi su scala nazionale in tema di disastro ambientale, avvelenamento delle acque e dei suoli e gestione delle discariche.

Oltre alla difesa all’interno del processo penale, lo Studio Legale Bricola offre la sua attività di consulenza nei rapporti con la P.A. per la concessione di provvedimenti autorizzativi e per il contenzioso amministrativo.